Legge Costituzionale 6 agosto 1993, n. 1 - Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del procedimento di revisione costituzionale.
1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, successiva alla
Legge Costituzionale 6 agosto 1993, n. 1 - Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del procedimento di revisione costituzionale.
6. I Presidenti delle Camere adottano le opportune intese per l'iscrizione dei progetti di legge all'ordine del giorno delle Assemblee e stabiliscono
Legge Costituzionale 6 agosto 1993, n. 1 - Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del procedimento di revisione costituzionale.
dieci deputati o cinque senatori fino al giorno precedente l'inizio della seduta in cui è prevista la votazione di tali emendamenti.